Art. 3.

      1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

          a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età evolutiva;

          b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;

          c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;

          d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;

 

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          e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d'età dei loro alunni;

        f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli e il rapporto genitori-figli.